EMAS, per garantire la diffusione è necessario cambiare la mentalità degli “attori”

A metà degli anni ’90, quando iniziò a diffondersi in Italia l’adozione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), il dibattito su ISO 14001 ed EMAS portò gli operatori del settore a prendere parte a due schieramenti contrapposti, sinteticamente identificabili come Isofili e Emasofili. La scarsa esperienza disponibile portava alcuni ad interpretare i due strumenti in chiave antagonista e non con quella complementarietà che invece li caratterizza profondamente.

Non era allora inusuale incontrare chi interpretava la ISO 14001 come un semplice ammasso di procedure fini a se stesse, credenza rimasta viva oggi solo tra chi non ha realmente lavorato con i SGA, e non come un potente strumento di gestione in grado di produrre concreti risultati.

Veniva così a proporsi una sterile contrapposizione tra lo standard internazionale ed EMAS, perdendo di vista il ruolo di strumento di eccellenza proprio del Regolamento europeo. Infatti, come è stato implicitamente chiarito in modo definitivo con la pubblicazione di EMAS II, il Regolamento poggia le proprie basi proprio sulla ISO 14001 e gioca tutta la propria forza sul fronte esterno attraverso la chiave della trasparenza e della comunicazione delle informazioni ambientali.

Non è da escludere che la contrapposizione iniziale tra Isofili ed Emasofili abbia potuto favorire l’adozione di un approccio abbastanza chiuso anche nella creazione del sistema di controllo di EMAS in Italia.

Può essere utile ricordare che il Regolamento europeo prevedeva la definizione, in modo autonomo all’interno di ogni Stato membro, di un Organismo di Accreditamento e di uno Competente.

In estrema sintesi, il primo è responsabile dell’accreditamento dei Verificatori e svolge la propria azione attraverso il controllo del loro operato, mentre il secondo rappresenta l’interfaccia per le aziende, in quanto è colui che riceve da quest’ultime le Dichiarazioni ambientali convalidate e rappresenta l’anello e la responsabilità finale nel processo di registrazione.

In questo modo il legislatore europeo aveva pensato ad una chiara ripartizione di compiti, in grado di garantire un’adeguata efficacia e trasparenza del sistema. La scelta italiana ha invece favorito l’accentramento delle responsabilità, arrivando ad assegnare ad un unico soggetto (Comitato EMAS ed Ecolabel) entrambi i ruoli, soluzione adottata solo in pochi altri Paesi europei (Irlanda e

Lussemburgo) come è visibile nella tabella 1.


Paese UE

EMAS

ISO 14001

Organismo competente

Organismo di accreditamento

Organismo di accreditamento

Austria Agenzia Federale per l'ambiente Ministero Federale dell'economia e del lavoro  (BMWA) Ministero Federale dell'economia e del lavoro  (BMWA)
Belgio Agenzia Federale di controllo del nucleare Ente belga per l'accreditamento (BELAC)               Servizio Federale Pubblico dell'Economia (FPS) Ente belga per l'accreditamento (BELAC)               Servizio Federale Pubblico dell'Economia (FPS)
Bulgaria Ministero dell'Ambiente e delle attivitá di prevenzione per le acque, Dipartimento di prevenzione dell'inquinamento industriale Servizio bulgaro per l'accreditamento           (BAS) Servizio bulgaro per l'accreditamento           (BAS)
Cipro Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente Organizzazione Cipriota per la promozione della qualitá - Ministero del commercio, dell'industria e del turismo                                                      (CYS-CYSAB) Organizzazione Cipriota per la promozione del Ministero della qualitá del commercio, dell'industria e del turismo                                                      (CYS-CYSAB)
Repubblica Ceca Ministero dell'Ambiente Istituto di accreditamento                  (CAI) Istituto di accreditamento                  (CAI)
Danimarca Agenzia danese per la protezione dell'ambiente Accreditamento danese e fondo meteorologico   (DANAK) Accreditamento danese e fondo meteorologico   (DANAK)
Estonia Centro d'informazione ambientale dell'Estonia Centro di accreditamento             (EAK) Centro di accreditamento                (EAK)
Finlandia Istituto per l’ambiente della Finlandia Servizio finlandese per l’accreditamento               (FINAS) Servizio finlandese per l’accreditamento(FINAS)
Francia Ministero dell'Ambiente Comitato francese per l'accreditamento  (COFRAC) Comitato francese per l'accreditamento  (COFRAC)
Germania Camera dell'industria e del Commercio                                         (IHK-DIHK) Ente tedesco di accreditamento e verifica per verificatori ambientali                    (DAU GmbH) Associazione per l'accreditamento                                             (TGA GmbH )
Grecia Ministero dell’ambiente Sistema di accreditamento greco (ESYD) Sistema di accreditamento greco(ESYD)
Ungheria Ispettorato nazionale per l'ambiente, la natura e le acque Ufficio per l'accreditamento (NAT) Ufficio per l'accreditamento (NAT)
Irlanda Ufficio per l'accreditamento        (INAB) Ufficio per l'accreditamento        (INAB) Ufficio per l'accreditamento        (INAB)
Italia Comitato Ecolabel e Ecoaudit, Sezione EMAS Italia Comitato Ecolabel e Ecoaudit, Sezione EMAS Italia SINCERT
Lettonia Ufficio di stato per l'ambiente Ufficio nazionale per l'accreditamento (LATAK) Ufficio nazionale per l'accreditamento (LATAK)
Lituania Divisione di prevenzione dell'inquinamento Ufficio nazionale per l'accreditamento                  (NAB) Ufficio nazionale per l'accreditamento                  (NAB)
Lussemburgo Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente Ufficio di accreditamento e sorveglianza
Malta Autorità maltese per la standardizzazione Ufficio nazionale di accreditamento  (NAB) Ufficio nazionale di accreditamento  (NAB)
Paesi Bassi Fondazione per il coordinamento della certificazione ambientale e della salute pubblica e gestione della sicurezza                            (SCCM) Consiglio di accreditamento               (RVA) Consiglio di accreditamento               (RVA)
Norvegia Ministero del commercio e dell'industria Accreditamento norvegese                         (NA) Accreditamento norvegese                         (NA)
Polonia Ministero dell'Ambiente Centro per l'accreditamento               (PCA) Centro per l'accreditamento               (PCA)
Portogallo Istituto per l'Ambiente Istituto portoghese per l'accreditamento    (IPAC) Istituto portoghese per l'accreditamento    (IPAC)
Romania Ministero dell'ambiente e gestione delle acque                       (MEWM)

*

Ente nazionale per l'accreditamento (RENAR)
Slovacchia Ministero dell'Ambiente Servizio nazionale per l'accreditamento (SNAS) Servizio nazionale per l'accreditamento (SNAS)
Slovenia Ministero dell'ambiente, pianificazione del territorio e per l'energia Accreditamento sloveno                   (SA) Accreditamento sloveno                   (SA)
Spagna Ministero dell' Ambiente Ente nazionale per l'accreditamento                   (ENAC) Ente nazionale per l'accreditamento                   (ENAC)
Svezia Consiglio per la gestione ambientale Ufficio per l'accreditamento e la valutazione delle conformità                        (SWEDAC) Ufficio per l'accreditamento e la valutazione delle conformità                        (SWEDAC)
Regno Unito Istituto di valutazione ambientale         (IEMA) Servizio di accreditamento     (UKAS) Servizio di accreditamento     (UKAS)
  * Dato non disponibile nel sito

Tab 1: Sistema di controllo delle certificazioni ISO 14001 e delle registrazioni EMAS in essere a livello europeo. Su fondo grigio sono evidenziati gli Enti di accreditamento che svolgono tale attività sia in ambito EMAS che ISO 14001. (Fonte: www.ec.europa.eu/environment.emas per EMAS e european-accreditation.org per ISO 14001)

Per sfruttare le esperienze e le competenze già maturate nella certificazione dei SGA, la maggior parte dei paesi europei, ad eccezione di Germania, Lussemburgo ed Italia, ha scelto di utilizzare per EMAS lo stesso Ente di accreditamento che già svolgeva quel ruolo per la ISO 14001. Il controllo finale della parte pubblica su uno strumento fortemente voluto dalla Ue, è stato invece assicurato in genere attraverso il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente o dell’Agenzia nazionale per l’ambiente nel ruolo di Organo competente.

La sensazione è che la scelta di assegnare ad un unico soggetto di nomina politica pluri-ministeriale e con mandato a termine entrambe le responsabilità abbia in qualche modo favorito l’insorgenza di alcune criticità che si sono poi manifestate in futuro.

Criticità che riguardano in prima persona le aziende che aderiscono, non si deve mai dimenticare, in modo volontario ad EMAS, dimostrando con questo atto di aver assimilato appieno i nuovi modelli di sviluppo promossi dall’Unione europea.

Purtroppo non sempre gli Enti pubblici sembrano aver compreso in egual modo la portata di tale gesto, dimostrando di non aver compreso come il “superamento del command and control” richieda la partecipazione di due soggetti e non un’azione unilaterale da parte delle aziende.

Può essere utile riportare alcune esperienze concrete che, pur non volendo in alcun modo pretendere di rappresentare il livello medio di maturità del settore pubblico in questo ambito, consentono di mettere a fuoco alcune criticità che ci si auspica possano trovare piena soluzione in futuro.

È il caso, ad esempio, di una delle prime aziende che hanno raggiunto la registrazione EMAS in una regione del sud Italia. Tale realtà non aveva mai subito un controllo da parte degli Enti pubblici deputati nel corso delle proprie attività passate, ma ha imparato a conoscere tali soggetti molto bene in fase di registrazione EMAS e nel periodo successivo, per i controlli con cadenza praticamente mensile che aveva iniziato a ricevere.

Il controllo in sé non è ovviamente un problema, ma la logica vorrebbe un alleggerimento dei controlli e non un aggravio per le aziende che ottengono la registrazione, liberando in questo modo risorse per il controllo dei soggetti meno trasparenti.

In un’altra regione, un’azienda in fase di registrazione ha dovuto confrontarsi con un tecnico dell’ARPA che aveva deciso di incaponirsi su un’interpretazione ambigua (che si è poi rivelata sbagliata) di una norma locale, la cui applicazione era ampiamente disattesa dalle altre aziende della zona.

Anche in questo caso non si vuole minimamente mettere in discussione la necessità che le aziende che scelgono questo tipo di percorso dimostrino la propria conformità alla legislazione, ma non si capisce per quale motivo debbano prevalere interpretazioni personali, quando il quadro del territorio circostante è un’evidente dimostrazione dell’insostenibilità di tali tesi.

Infine, vi è un caso ancora più incredibile che si è verificato in una terza regione.

Nel corso dell’attività di verifica della conformità legislativa, prevista per i completamento del processo di registrazione, l’ARPA locale non va a controllare l’azienda in questione e sospende il proprio parere a causa di alcuni problemi riscontrati in un impianto di trattamento posto a valle ed appartenente ad un’azienda con diversa ragione sociale.

I tre episodi evidenziano come l’attività degli Enti pubblici di controllo rischia di poter essere interpretata quasi in chiave punitiva, più che premiante, per le aziende che intraprendono un percorso di gestione ambientale volontario.

Vi è infine la nota dolente dei tempi di registrazione. Dal momento in cui l’azienda presenta al verificatore accreditato la propria Dichiarazione ambientale alla registrazione, quindi alla stampa definitiva del documento, non è inusuale che passino 10-12 mesi, quando è ormai già giunto il momento di presentare l’aggiornamento successivo della Dichiarazione.

Tempi che saranno sicuramente ampiamente motivabili e giustificati in riferimento alle singole situazioni specifiche ed ai passaggi formali e burocratici dell’intero processo, ma che non sono in alcun modo accettabili all’interno di un mercato che dovrebbe viaggiare ad altre velocità. Si pensi all’effetto devastante che ha per EMAS la pubblicazione di un documento contenente dei dati già vecchi e che, soprattutto nei grossi gruppi, arrivano ad essere stampati solo dopo la diffusione di altri strumenti di rapportistica volontaria più dinamici (es. Rapporti ambientali e Rapporti di sostenibilità).

Oggi non si è più nella fase iniziale di sviluppo di EMAS e certe criticità devono trovare piena soluzione.

Se si vuole che realmente questo strumento continui a diffondersi, consentendo di identificare le aziende più virtuose, è necessario un forte cambio di mentalità anche da parte del settore pubblico, in quanto è ormai evidente che se non viene introdotto un cambiamento rispetto a tali criticità la situazione rischia di diventare insostenibile e le aziende inizieranno ad abbandonare la propria scelta fatta a favore di EMAS.

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