6 Maggio 2026 - angela.reggi

ETS 2: la nuova scadenza per la Dichiarazione di Verifica è il 30 giugno 2026

Cos’è l’ETS 2 e chi riguarda

L’EU ETS 2 (EU Emissions Trading System 2) è il sistema parallelo all’ETS che riguarda le organizzazioni che vendono, post versamento delle accise, combustibili fossili negli edifici per il trasporto stradale, attività commerciali e verso la piccola industria non coperta dall’ETS.

Il Comunicato n. 3/2026: perché è stata concessa la deroga

Il Comitato ETS2 ha rilevato una situazione eccezionale e oggettiva: l’insufficienza di enti di verifica accreditati disponibili rispetto all’elevato numero di soggetti regolamentati che si trovavano per la prima volta ad adempiere all’obbligo di verifica entro la scadenza ordinaria del 30 aprile 2026.

Pertanto, per i soggetti che non hanno ancora provveduto all’attività di verifica o che hanno rilevato solo ora di essere dentro l’obbligo ETS2 c’è la possibilità di adempiere alle attività entro il 30 giugno.

Il regime derogato: cosa occorreva fare e cosa fare entro il 30 giugno

Il Comunicato n. 3/2026 ha previsto un doppio binario procedurale per il ciclo 2026 (comunicazione delle emissioni dell’anno 2025).

Regime ordinario

La Comunicazione delle Emissioni 2025 (Istanza COM) doveva essere trasmessa sul portale ETS2 entro il 30 aprile 2026, accompagnata dalla Dichiarazione di Verifica rilasciata da un verificatore accreditato.

Regime derogato (Comunicato n. 3/2026)

Chi non disponeva ancora dell’attestato entro il 30 aprile ha potuto trasmettere l’Istanza COM anche senza verifica, allegando il contratto firmato con l’ente certificatore e la garanzia scritta del rilascio dell’attestato entro il 30 giugno 2026. Entro quella data, l’istanza COM andrà aggiornata con la Dichiarazione di Verifica ottenuta.

La comunicazione inviata entro il 30 aprile deve essere accurata e coerente con il piano di monitoraggio approvato. La deroga consente un’integrazione documentale successiva, non una revisione generale dei dati di emissione: non deve essere considerata una finestra per correggere le stime già trasmesse.

Quadro riepilogativo del regime derogato

Profilo Contenuto e implicazioni
Applicabilità temporale Esclusivamente per il ciclo 2026 (emissioni 2025). Non costituisce precedente automatico per gli anni futuri.
Obbligo entro il
30 aprile 2026
Trasmissione Istanza COM (anche priva di verifica) + copia del contratto con l’Ente accreditato.
Obbligo entro il
30 giugno 2026
Rilascio dell’attestato di verifica da parte dell’Ente accreditato + aggiornamento istanza COM sul portale ETS2. Termine ultimo per trasmissione alla Commissione UE.
Aggiornamento COM La comunicazione trasmessa entro il 30 aprile può essere integrata con la Dichiarazione di Verifica una volta ottenuto l’attestato, entro il 30 giugno 2026.
Profilo sanzionatorio Il Comitato verifica la sussistenza delle condizioni di deroga (impossibilità oggettiva + contratto stipulato). La deroga NON è automatica: il soggetto deve dimostrare di aver adottato tutte le misure in suo potere.

Sanzioni: cosa rischia chi non adempie

Il procedimento sanzionatorio si avvia nei confronti dei soggetti che non abbiano:

  • Inviato l’Istanza COM entro il 30 aprile 2026;
  • Caricato l’attestato di verifica sul portale ETS2 entro il 30 giugno 2026 (per chi ha usufruito della deroga).

Il Comitato ETS2 ha chiarito che la deroga non assorbe automaticamente eventuali inadempienze: ogni caso sarà valutato singolarmente, verificando l’effettiva impossibilità oggettiva di rispettare i termini ordinari e la presenza del contratto con il verificatore quale prova dell’impegno assunto.

Impatti organizzativi: cosa devono fare le imprese

Per le imprese direttamente soggette agli obblighi ETS2, la priorità immediata è assicurarsi che l’Ente accreditato incaricato rilasci l’attestato di verifica e proceda al suo caricamento sul portale entro il 30 giugno 2026. È opportuno verificare lo stato di avanzamento del processo di verifica con il proprio verificatore e non attendere gli ultimi giorni utili.

Anche le imprese non soggette direttamente agli obblighi farebbero bene a seguire l’evoluzione del sistema: dal 2027, con l’avvio della fase di mercato (cap and trade), l’ETS 2 potrà incidere direttamente sui costi dei combustibili utilizzati in attività produttive, trasporti, servizi e riscaldamento. Il tema, quindi, non riguarda soltanto la compliance ambientale dei soggetti regolamentati, ma anche la pianificazione economica e la gestione energetica delle imprese che acquistano combustibili.

Le scadenze ETS2: quadro completo 2025–2030

Scadenza Adempimento
Entro 01/01/2025 Ottenimento autorizzazione ETS2 per immissione in consumo di combustibili (art. 42-quinquies, D.Lgs. 47/2020).
Entro 30/04/2025 Comunicazione emissioni storiche 2024 (monitoraggio semplificato, senza verifica di terzo accreditato).
Dal 01/01/2025 Avvio monitoraggio a regime delle emissioni CO₂ per l’anno civile 2025.
Entro 30/04/2026 Prima comunicazione ordinaria — Istanza COM. Comunicazione emissioni 2025 + (regime ordinario) Dichiarazione di Verifica; oppure (deroga Comunicato n. 3/2026) comunicazione senza verifica + contratto con l’Ente accreditato che garantisce il rilascio entro il 30 giugno 2026.
Termine deroga
Entro 30/06/2026
Termine Comunicato n. 3/2026. Rilascio attestato di verifica da Ente accreditato + aggiornamento Istanza COM sul portale ETS2. Termine ultimo per trasmissione alla Commissione UE. Applicabile ai soggetti che abbiano usufruito della deroga.
Dal 2026 Ogni anno, entro il 30 aprile: comunicazione emissioni anno precedente + iscrizione Registro dell’Unione; verifica da Organismo accreditato obbligatoria a regime.
Dal 2027 Avvio fase di mercato: messa all’asta delle quote di emissione (cap and trade operativo). Gestione aste tramite piattaforma EEX per conto del GSE.
Entro 31/05/2028 Prima restituzione quote: ciascun soggetto regolamentato restituisce le quote corrispondenti alle emissioni generate nell’anno 2027.
Al 2030 Obiettivo di riduzione delle emissioni del 42% rispetto ai livelli del 2005. Riduzione cap annua del 5,10% fino al 2027, poi 5,38% dal 2028.

Domande frequenti sull’EU ETS 2 e la proroga al 30 giugno 2026

Cosa bisognava fare entro il 30 aprile 2026?

Entro il 30 aprile 2026 i soggetti regolamentati dovevano trasmettere la Comunicazione delle Emissioni 2025 (Istanza COM). Chi non disponeva ancora dell’attestato di verifica poteva inviare la comunicazione anche senza verifica, allegando però il contratto firmato con l’ente certificatore accreditato e la garanzia scritta del rilascio dell’attestato entro il 30 giugno 2026.

Cosa occorre fare entro il 30 giugno 2026?

Chi ha usufruito della deroga prevista dal Comunicato n. 3/2026 deve assicurarsi che l’Ente accreditato rilasci l’attestato di verifica e lo carichi sul portale ETS2 entro il 30 giugno 2026. La comunicazione trasmessa entro il 30 aprile andrà quindi aggiornata integrando la Dichiarazione di Verifica.

La proroga vale anche per gli anni successivi?

No. Il Comunicato n. 3/2026 è applicabile esclusivamente al ciclo 2026 (emissioni 2025). Dal 2027 tornerà il regime ordinario: comunicazione con dichiarazione di verifica entro il 30 aprile di ogni anno.

Cosa cambia dal 2027 con l’EU ETS 2?

Dal 2027 entra in vigore la fase di mercato del sistema: le quote di emissione verranno messe all’asta (cap and trade operativo), con gestione tramite piattaforma EEX per conto del GSE. La prima restituzione di quote è prevista entro il 31 maggio 2028, con riferimento alle emissioni dell’anno 2027. L’obiettivo di riduzione al 2030 è del 42% rispetto ai livelli del 2005.

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