20 Settembre 2005 - angela.reggi
La competenza degli appaltatori nella UNI EN ISO 14001:2004
Il processo di realizzazione delle norme volontarie pubblicate da organismi riconosciuti a livello internazionale (ISO) e nazionale (UNI) è basato sull’ottenimento del consenso dei vari soggetti che saranno in seguito interessati all’applicazione della norma stessa. Ne consegue che il contenuto della norma verrà sviluppato a partire dal contesto di riferimento esistente in quel determinato momento. Così per i Sistemi di Gestione aziendale in generale e quindi anche per quello Ambientale (SGA), è inevitabile che si presti particolare attenzione ai temi di organizzazione del
lavoro ed alla loro evoluzione nel tempo.
È in quest’ottica che deve essere intesa la riscrittura del punto “Politica ambientale” (4.2) e “Competenza, formazione e consapevolezza” (4.4.2) nella edizione del 2004 della ISO 14001, rispetto a quella del 1996. In sostanza, la variazione del testo ha esteso quanto in precedenza richiesto per il “personale” (ed. 1996) a “tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa” (p.to 4.2 ed. 2004). Andando oltre la semplice analisi comparata della modifica testuale, è possibile leggere la diversa formulazione adottata nella versione 2004 come un formale adeguamento della medesima prescrizione ad una sostanziale modifica del mondo del lavoro, intercorsa in questi ultimi otto anni. Se potessimo gettare indietro nel passato lo sguardo di una decina di anni, quando veniva pubblicata la vecchia versione della UNI EN ISO 14001, scorgeremo una realtà produttiva decisamente diversa, dove i termini “interinale”, “terziarizzazione” e “flessibilità” probabilmente erano sconosciuti ai più o comunque non dell’uso comune che oggigiorno contraddistingue le aziende del cosiddetto “mercato globale.
Un cambiamento di tale portata doveva necessariamente essere considerato nel processo di revisione della ISO 14001, anche perché molto spesso tra le attività ed i servizi terziarizzati ricadono proprio quelli che hanno potenzialmente un maggiore impatto ambientale.
È frequente, ad esempio, trovare imprese manifatturiere che affidano a ditte esterne la manutenzione degli impianti o la movimentazione interna dei propri rifiuti.
Talvolta ci possiamo addirittura trovare nella situazione in cui il personale di queste ditte di manutenzione era in precedenza dipendente della stessa impresa manifatturiera ed è stato trasferito in toto nella nuova ditta di servizi per scelte strategiche che in questa sede non è necessario approfondire.
In questo contesto è evidente l’importanza di coinvolgere anche il personale della ditta esterna di manutenzione nel SGA dell’impresa manifatturiera. Non avrebbe alcun senso tagliare fuori dal SGA delle figure così critiche per una corretta gestione delle problematiche ambientali, solo perché una bella mattina hanno iniziato a presentarsi in azienda con una tuta di un colore diverso e sono inserite in un altro libro paga, ma continuano a svolgere le stesse importanti attività dal punto di vista ambientale in azienda.
Ovviamente la situazione non è sempre così eclatante come nel caso precedentemente descritto e, per contro, non si deve cadere nell’errore di estendere in modo ottuso e indiscriminato la prescrizione relativa alla competenza a chiunque operi per nome e per conto dell’organizzazione, dovendo invece concentrare l’attenzione alle aziende critiche dal punto di vista ambientale.
La testuale richiesta “L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l’organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi identificati dall’organizzazione, abbia acquisito la competenza necessaria… ” non lascia dubbi sulla necessità di coinvolgere nel proprio SGA chi svolge attività che possono comportare impatti ambientali significativi.
Una volta individuati i soggetti che debbono essere competenti nello svolgere attività con una significativa ricaduta ambientale, è necessario decidere le modalità con cui ottenere la competenza richiesta.
I percorsi ipotizzati possono focalizzarsi sulla sola istruzione, formazione o esperienza od essere articolati nelle diverse combinazioni delle stesse. Pertanto la norma non obbliga necessariamente ad erogare la formazione a tutti gli
appaltatori critici per il SGA, come talora viene affermato, anche se tale percorso è sicuramente possibile ed efficace.
In conclusione possiamo ribadire che la nuova edizione del 2004 della UNI EN ISO 14001 non introduce niente più di quanto un approccio logico ed attento richiedeva per gli appaltatori anche nell’applicazione della edizione del ’96 e, quindi, che chi lavora per conto della nostra azienda lo faccia con un livello di competenza minima che noi riteniamo adeguata e necessaria per svolgere attività per nostro conto, con un taglio della UNI EN ISO 14001 che, per l’ennesima volta, si dimostra estremamente pratico ed orientato alla reale gestione dei problemi ambientali.
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